STATUTO BEER EMOTION

bemotion

Depositato lo statuto dell’Associazione Culturale Beer Emotion presso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria.

 

 

 

 

Statuto dell’Associazione Culturale “Beer Emotion – Homebrewers Calabresi Associati”

Sede, Costituzione, Durata, Oggetto Sociale

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Beer Emotion – Homebrewers Calabresi Associati” con sede nel comune di Reggio Calabria (Italia).

L’associazione è formata da consumatori, degustatori, appassionati e produttori non professionali (homebrewers).

E’ indipendente da produttori professionali (industriali o artigianali), importatori e distributori.

Art. 2 – L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 – L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

  • promuovere la cultura birraria e la birra di qualità con particolare attenzione alla diffusione di essa nella Regione Calabria.
  • promuovere il consumo consapevole di birra
  •  rappresentare gli interessi dei consumatori di birra
  • promuovere la produzione casalinga di birra (homebrewing)
  • promuovere l’accesso ad una ampia offerta di attrezzature e materie prime
  • favorire la crescita di degustatori consapevoli
  • incoraggiare lo scambio di informazioni riguardanti produttori e birre
  • promuovere la formazione di degustatori.

Diffondere la propria attività anche attraverso

  • organizzazione di rassegne, seminari, convegni, concorsi
  • organizzazione di corsi
  • attività editoriale (periodici e testi specialistici)
  • ogni mezzo ritenuto necessario allo scopo statutario

 L’associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;

Soci

Art. 4 – Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Regolamento, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 – Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.          

Art. 6 – I soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonchè di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 7 – I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

 Art. 8 –I Soci cessano di appartenere all’Associazione:

a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;

b) per morosità, il Socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa si intenderà di diritto escluso dall’associazione;

c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.

 

Art. 9 – Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito.

a) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;

b) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Organi dell’Associazione

Art. 9 – Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Segretario/Tesoriere
e) Il Collegio dei Revisori

Art. 10 – L’Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata via lettera , SMS , o e-mail , almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonchè la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 11 – L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno.
Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
b) approva il rendiconto economico finanziario annuale
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Art. 12 – In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali il Regolamento preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 13 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è costituito dai Soci che, assumendosi incarichi sociali e direttivi e conferendo una quota associativa straordinaria, godono di questo particolare status. Il Consiglio Direttivo può essere costituito da un numero minimo di tre consiglieri ad un massimo di dieci. L’ammissione a consigliere deve essere richiesta al Consiglio Direttivo ed è subordinata all’accettazione, mediante maggioranza semplice, da parte dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo :
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 16 – Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 17 – Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il segretario svolge le seguenti funzioni:
tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.

Collegio dei Revisori

Art.18 – La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio dei revisori, costituito da due membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l”esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Patrimonio dell’Associazione

Art. 19 – Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dai mezzi finanziari costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;  
  •  dai contributi di enti ed associazioni;                                                                                
  • da lasciti e donazioni;    
  • da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale;    

Non fanno parte del patrimonio dell’associazione i beni e i locali messi momentaneamente a disposizione dai soci per lo svolgimento delle attività.

Art. 20 – Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto Economico Finanziario

Art. 21 – Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 22 – Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 23 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 dei soci.

Art. 24 – In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell’Associazione salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Disposizioni Finali

Art. 26 – Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

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Un commento

  1. bene, bene facciamo passi da gigante !!

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